Art. 2.

      1. In occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero della salute, il Ministero dello sviluppo economico e le regioni, con la collaborazione degli enti locali, d'intesa con le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, promuovono e organizzano, con l'apporto delle scuole di ogni ordine e grado nonché delle università, iniziative pubbliche finalizzate:

          a) a rendere accessibili le informazioni circa le stragi e i disastri industriali avvenuti in Europa e nel mondo;

          b) a finanziare, attraverso l'istituzione di apposite borse di studio, le ricerche storiche e scientifiche sui disastri industriali;

          c) a sviluppare una maggiore consapevolezza della necessità di tutelare la salute e il patrimonio ambientale del Paese;

 

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          d) a informare e a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'opportunità di dare maggiore impulso alla prevenzione e ai princìpi di precauzione e di sostenibilità delle attività umane.